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Ddl Lavoro: assenze ingiustificate come dimissioni, niente NASpI

Il Ddl Lavoro finalmente giunto all’iter Parlamentare: tra le novità c’è la norma che equipara l’assenza ingiustificata alle dimissioni senza più alcun diritto alla NASpI.

Il disegno di Legge Lavoro è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il primo maggio e sottoscritto dal presidente della Repubblica il 6 novembre. Adesso dovrà partire il consueto iter di approvazione.

Tra le novità contenute nel provvedimento c’è la stretta sulle assenze ingiustificate  ma ci sono anche  nuove regole sulla durata del periodo di prova.

Fra le norme di maggior impatto c’è quella sulle dimissioni per assenza: se un lavoratore si assenta in modo ingiustificato per un periodo superiore ai cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni. In pratica, l’assenza ingiustificata viene considerata un indicatore della volontà di dimettersi.

La modifica rileva pertanto ai fini del diritto agli ammortizzatori sociali come la NASpI, previsti solo nel caso di perdita involontaria del lavoro. La nuova norma vuole correggere una pratica che consiste nell’assentarsi per farsi licenziare e ottenere in questo modo la disoccupazione. Oggi, infatti, l’assenza ingiustificata è considerata motivazione di licenziamento disciplinare, fattispecie che comporta il diritto alla NASpI.

Nuovo periodo di prova nei contratti a termine

Una regolamentazione più precisa rispetto a quella attuale, che prevede un’indicazione generale, per la quale il periodo di prova debba essere proporzionato alla durata del contratto.

In base alle novità del Ddl Lavoro, invece, per il periodo di prova nei contratti a termine viene previsto un massimo di 1 giorno ogni quindici di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, con un minimo di:

  • 2 giorni e un massimo di 15 per i contratti con durata fino a 6 mesi,
  • 30 giorni per i contratti a termine fra 6 e 12 mesi.

Restano valide eventuali condizioni di miglior favore laddove previste dai contratti collettivi. Inoltre, nel Ddl Lavoro c’è un nuovo contributo per enti e organizzazioni per l’assunzione di disabili a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.

Tra i 23 articoli del provvedimento ci sono anche le seguenti misure:

  • Modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Tavolo sui minori fuori famiglia o ai servizi sociali territoriali
  • Calendario domande APE Sociale e pensione anticipata
  • Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Il Ddl Lavoro ha impiegato oltre sei mesi ad arrivare in Parlamento ed  entrerà in vigore solo dopo che sarà terminato l’iter parlamentare.

Igino Carulli

Igino Carulli