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Decreto Aiuti quater – misure in materia di welfare aziendali

L’Inps ha illustrato i profili di natura previdenziale della misura in materia di welfare aziendale adottata con il Decreto Aiuti Bis (600 euro) e ampliata con il Decreto Aiuti Quater (3.000 euro).

Quadro normativo

L’art. 12 comma 1 del DL n. 115/2022 (Decreto Aiuti Bis) ha disposto che, per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto all’art. 51 comma 3 del DPR n. 917/1986 (TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro..

In merito alla suddetta disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 35/E/2022.

Successivamente, con le modifiche apportate dal DL n. 176/2022 (Decreto Aiuti Quater), il limite di 600 euro è stato elevato a 3.000 euro, sempre per il solo periodo d’imposta 2022.

Nel suo messaggio, l’Inps evidenzia, in primo luogo, che, in virtù del principio dell’unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, l’innalzamento della soglia di esenzione operata dal Legislatore rileva anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale.

Inoltre, con riferimento all’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione della norma anche alle somme di denaro anticipate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche, l’Istituto sottolinea che, trattandosi di somme di denaro riferite ad una determinata tipologia di spesa, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che tali somme siano state impiegate per lo scopo prefissato e l’inclusione delle stesse nel limite previsto. In proposito, l’Inps rinvia alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare sopra citata.

L’Istituto ricorda che restano, in ogni caso, riconducibili al regime di esclusione dall’imponibile le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi di importo non superiore al limite previsto dal legislatore. Ai fini della determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti, la verifica della soglia di esenzione avviene ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Per i voucher, la soglia deve essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta.

Qualora, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche, risultino complessivamente superiori al predetto limite di 3.000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, quindi anche la quota di valore inferiore al limite medesimo.

Inoltre, l’Inps evidenzia, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, che la specifica fattispecie del c.d. bonus carburante, introdotta nel limite di 200 euro per l’anno 2022 dall’art. 2 del DL n. 51/2022, costituisce un’ulteriore agevolazione rispetto a quella sopra illustrata; anche in tal caso, peraltro, se il valore in questione è superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Di conseguenza, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, i beni e i servizi erogati, nel periodo d’imposta 2022, dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi come sopra descritti.

Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro

Qualora, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai suddetti limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei limiti si devono considerare anche i beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. L’Inps segnala, in proposito, che, nel caso di superamento del limite, ai soli fini previdenziali il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit e/o del bonus carburante erogati dal medesimo datore (diversamente da quanto previsto ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Invece, qualora, in sede di conguaglio, il valore dei beni o servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione eventualmente versata in precedenza.

A tal fine, per l’esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, si dovrà procedere secondo una delle seguenti modalità:

1) utilizzando la sezione relativa alle variabili retributive <VarRetributive>, esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;

2) utilizzando l’apposita operazione di recupero, quale soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;

3) secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non siano applicabili.

Igino Carulli

Igino Carulli