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Decreto flussi 2023 – Nota INL n. 2066/2023

Vi segnaliamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2066/2023, nell’effettuare una disamina della disciplina dettata dal recente decreto flussi 2023 (D.L. n. 20/2023), ha fornito chiarimenti utili in merito alla presentazione delle relative istanze.

In sintesi, quanto di interesse:

Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

l’INL richiama, in particolare, che l’art.2 del decreto, con modifica degli articoli 22 e 24 del d.lgs. n. 286/98, inserisce in via strutturale nel T.U. Immigrazione, la procedura semplificata introdotta dall’art. 44 del d.l. n. 73/22 e s.m. Con l’introduzione dell’art. 24-bis si prevede che la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Capacità economica del datore di lavoro

Per quanto riguarda i requisiti reddituali che il datore di lavoro è tenuto a dimostrare (ai sensi del D.M. 27/05/2020) in caso di presentazione di una sola istanza, è fissata una soglia minima di 30.000 euro annui di reddito imponibile o di fatturato, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente; mentre, in caso di concomitanza di istanze plurime, si prevede il giudizio sulla “congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze”.Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità).

Verifica della congruità del numero di richieste presentate

In caso di richieste plurime di assunzione, si conferma l’esclusione di meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30.000 euro annui. La disciplina, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione di una sola istanza (30.000 euro), dall’altro, non prevede che tale soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere ponendo in risalto il giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità. La verifica di congruità deve necessariamente sostanziarsi in una valutazione fondata sull’analisi della capacità economica e delle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. Nel caso in cui il medesimo datore di lavoro presenti più richieste di autorizzazione all’ingresso, la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla sua capacità economica andrà di volta in volta valutata, non essendo riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri automatismi, e il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, dei seguenti requisiti reddituali: a) fatturato al netto degli acquisti superiore a 30.000 euro e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze; b) reddito imponibile superiore a 30.000 euro e, comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze. Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi relativo al settore in cui opera l’azienda.

Capacità economica in caso di impresa di nuova costituzione

In ordine all’ipotesi della valutazione della capacità economica di un’impresa di nuova costituzione, intesa come impresa per la quale, al momento della presentazione della domanda, non è ancora maturato il termine per gli adempimenti di legge di natura fiscale, si ritiene possano essere valorizzati, ai fini istruttori per l’eventuale rilascio del nulla osta, ulteriori indici rivelatori della capacità economica datoriale quali, a titolo esemplificativo, l’esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività (come, peraltro, richiesto nel modello di asseverazione) o la consistenza del capitale sociale versato, il tutto rapportato alle concrete esigenze rappresentate dall’impresa.

Asseverazione e protocolli d’intesa tra MLPS e organizzazioni dei datori di lavoro.

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro è tenuto a presentare unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, ai sensi della lett. d-bis introdotta dal D.L. n. 20/23 all’art. 22, comma 2, del T. U. Immigrazione. Viene quindi rammentato che l’asseverazione non è richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 24 bis. Sul punto si fa presente che Confindustria, sistema in cui rientra l’ANCE, non è parte firmataria del protocollo siglato nel merito il 3 agosto 2022 con il Ministero del lavoro.

Come predetto, con il D.L. n. 20/23 resta in capo al professionista/organizzazione datoriale e all’associazione di categoria la possibilità di procedere a valutazioni tecniche. Tali valutazioni possono incentrarsi su ulteriori e specifici elementi che, se supportati da documentazione e adeguatamente motivati, possono giustificare e consentire le assunzioni richieste.

Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

Per quanto attiene la relativa disciplina contemplata dall’art. 2 del D.L. n. 20/23, che modifica gli artt. 22 e 24 del T.U. Immigrazione, si rammenta l’applicazione anche agli ingressi degli stranieri, effettuati al di fuori delle quote previste, che, ai sensi dell’art. 3 medesimo D.L. 20/23, innovativo dell’art. 23 del T.U., abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale e civico linguistica, organizzati sulla base dei bisogni manifestati al Ministero del Lavoro dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.

Controlli a campione dell’INL e istanze di conversione

Resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall’art. 2 del DL in esame. Viene quindi confermato che gli Ispettorati territoriali continueranno a fornire il parere di competenza in ordine alle sole istanze di conversione.

La vigente normativa circoscrive, infatti, l’ambito della procedura di semplificazione alle richieste di nulla osta all’ingresso presentate in relazione ai flussi e alle sole fattispecie di lavoro subordinato e lavoro stagionale, lasciando pertanto inalterate competenze, procedure e controlli già devolute all’INL per altri titoli di ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, gli ingressi c. d. fuori quota di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 o, ancora, per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non appartenente all’U.E.

Igino Carulli

Igino Carulli