Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



Blog

Decreto Legge 104/2023 “Investimenti strategici”

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 10 agosto scorso, è stato pubblicato il decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, ossia l’11 agosto 2023, ed è attualmente all’esame del Senato per la relativa conversione.

Di seguito si riportano le disposizioni d’interesse per il settore delle Opere Pubbliche.

Articolo 16 – Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali.

Sotto il primo profilo, l’art. 16 del Dl. n. 104/2023, modificando l’art. 44-bis del Dl. “semplificazioni bis” n. 77/2021, recante nello specifico “Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto”, interviene sul procedimento di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali di cui all’allegato IV-bis al citato Dl. n. 77/2021.

Articolo 18 – Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’articolo in oggetto introduce disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. In particolare, prevede misure semplificatorie e acceleratorie di modifica del Dl. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e come successivamente modificato dal decreto-legge n. 13/2023.

Inoltre, il comma 2 detta disposizioni urgenti di carattere finanziario per consentire la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, sulle risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021. Tale norma prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti interventi si provveda, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l’anno 2023 e 841 milioni di euro per l’anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del ‘Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche’, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.

Per ulteriori informazioni e per il testo del provvedimento, rinvolgersi in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli