Il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n.11 ha disposto che dal 17 febbraio 2023 vengono eliminate la cessione del credito e lo sconto in fattura come modalità alternative di fruizione di tutti i bonus fiscali in edilizia.
Questa possibilità resta solo per gli interventi in corso per i quali, prima del 17 febbraio, sia stato già presentato il titolo abilitativo. Nel dettaglio, la nuova norma prevede:
_il divieto degli enti pubblici di acquisto di crediti derivanti da cessione o sconto da bonus edilizi (art.1, co.1, lett. a).
In sostanza, il divieto riguarda gli Enti ed i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le Autorità indipendenti e Amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN e le Agenzie, di cui al D.Lgs. 300/1999 – cfr. l’art.1, co.2, della legge 196/2009);
_l’esclusione dal reato di “concorso in violazione” (art.1, co.1, lett. b) per:
gli acquirenti i crediti da bonus edilizi in possesso di specifica documentazione (quali, il titolo abilitativo, la comunicazione alla ASL, la visura catastale ante-operam, le fatture e le quietanze di pagamento, le asseverazioni tecniche e di congruità dei costi, il visto di conformità),
per i correntisti delle banche che acquistano tali crediti, a condizione che venga loro rilasciata attestazione da parte dell’istituto di credito del possesso di tutta la suddetta documentazione;
_l’esclusione per gli interventi futuri della possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura (art.2, co.1);
_la conferma della facoltà di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura:
I)ai fini del Superbonus, qualora in data precedente al 17 febbraio 2023 (art.2, co.2):
c) sia regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il rogito di compravendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni di cui al cd.” Acquisto di fabbricati integralmente ristrutturati da imprese“) o cd. “Sismabonus acquisti“.