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Decreto-Legge “Milano-Cortina” e misure in tema di Opere Pubbliche

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Dl “Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 80 del 5 aprile 2024, è stata pubblicata la legge del 27 marzo 2024 n. 42, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante “Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”.

Le norme del decreto-legge appena convertito hanno l’obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali.

Le novità sono introdotte mediante modifica del decreto-legge n. 16 del 2020 (relativo alla costituzione della Società Milano-Cortina ed alla definizione degli interventi di sua competenza).

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 6 febbraio 2024, ANAS S.p.a. è individuata quale soggetto attuatore e subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti, per i seguenti interventi, indicati all’allegato A:

  • SS 38 – allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300;
  • SS 36 – adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco;
  • SS 36 – consolidamento galleria “Monte Piazzo”;
  • SS 36 – potenziamento svincolo in località Piona;
  • SS 36 – messa in sicurezza tratta Giussano-Civate.

Il medesimo articolo 1, fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla sua data di entrata in vigore.

All’amministratore delegato di ANAS, ai sensi dell’articolo 3, sono inoltre attribuiti i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per la realizzazione dell’intervento relativo alla strada statale SS 36 – messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate.

(Si ricorda che l’articolo 3 del decreto n. 16/2020 attribuisce all’organo di amministrazione della società Milano- Cortina (soggetto attuatore degli interventi non affidati ad ANAS), i poteri e le facoltà previsti dall’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ossia:

  • nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;
  • fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti.)

I nuovi commi 1-bis ed 1-ter dell’articolo 1, introdotti in sede di conversione, prevedono che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame, ossia dal 6 aprile 2024, RFI S.p.A. e Ferrovie Nord siano individuati quale soggetti attuatori degli interventi, rispettivamente, di cui all’Allegato A-bis (contestualmente inserito nel provvedimento in esame) nonché di quelli relativi alla “Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale”, subentrando alla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» nei relativi rapporti giuridici e procedimenti amministrativi.

L’articolo 2 del decreto provvede, inoltre, alla revisione della governance della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., distinguendo i compiti e delle responsabilità tra i diversi membri dell’organo di amministrazione, anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse non affidate ad ANAS.

In particolare, si prevede che l’organo di amministrazione della Società  Milano Cortina sia composto da cinque membri, dei quali tre (il presidente, l’amministratore delegato e un consigliere con attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione) designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità di Governo competente in materia di sport, uno designato dalla Regione Lombardia e uno designato congiuntamente dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane ferma la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’organo di amministrazione da parte dell’amministratore delegato della Fondazione “Milano-Cortina 2026”.

All’amministratore delegato della Società rimangono le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione dei seguenti interventi, di cui all’Allegato 1:

  • SS 36 – completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana;
  • SS 38 – tangenziale sud di Sondrio;
  • SS 42 “del Tonale e della Mendola” – lotto 1 (comune di Trescore Balneario) e lotto 2 (comune di Entratico);
  • SS 639 – variante di Vercurago;
  • SS 51 – variante di Cortina;
  • SS 51 – variante di Longarone.

Per quanto ancora di interesse, con il comma 2-bis dell’articolo 3, inserito durante l’esame al Senato, si prevede altresì che l’amministratore delegato pro tempore di RFI S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, che vengono sottratti alla competenza dell’Amministratore delegato della Società Milano Cortina sopraelencate.

L’articolo 4, infine, autorizza ANAS S.p.a. alla spesa ritenuta necessaria per garantire l’accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi connessi ai Giochi Milano-Cortina 2026.

Igino Carulli

Igino Carulli