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Decreto Milleproroghe – Conversione in legge

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, è stata pubblicata la legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe (DL n. 198/2022). Di seguito le disposizioni di interesse in materia di lavoro e sicurezza.

Adeguamento alla normativa antincendio (art. 2, comma 9-bis; art. 5, comma 5; art. 12-bis).

Semplificazione delle verifiche di cui all’art. 30-bis, comma 8, del DPR n. 394/1999 (art. 9, comma 2) In relazione agli ingressi previsti dai decreti flussi, viene prorogata, anche per l’annualità 2023, la disposizione secondo cui la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili, è demandata in via esclusiva ai professionisti richiamati all’art. 1 della legge n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (art. 44, comma 1, DL n. 73/2022).

Somministrazione di lavoro a tempo determinato (art. 9 comma 4-bis) Il comma 4-bis dell’art. 9 modifica l’articolo 31 del d.lgs. n. 81/2015 che disciplina il lavoro in somministrazione. Nel dettaglio, viene prevista la proroga, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, della disposizione che consente all’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, l’impiego in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Lavoro agile per i lavoratori fragili (art.9, comma 4-ter) Il comma 4-ter dell’art. 9 modifica il comma 306, art. 1, l. n. 197/2022, disponendo per i lavoratori fragili, sia pubblici che privati, la proroga, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, del diritto a rendere la prestazione in modalità agile, secondo modalità semplificate che non prevedono la stesura dell’accordo individuale. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. In ogni caso resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

 Isopensione (art. 9, comma 5-bis) Il comma 5-bis dell’art. 9 modifica il comma 160, art. 1, l. n 205/2017, prevedendo la proroga al 2026 dell’estensione da quattro a sette anni del periodo, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, entro cui i lavoratori, coinvolti nei piani di esodo anticipato di cui all’art. 4, comma 1, della l. 92/2012 (c.d. isopensione), devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato.

 Lavoro agile per i genitori di figli minori di 14 anni (art. 9, comma 5-ter) Il comma 5-ter dell’art. 9 modifica l’art. 10 del DL n. 24/202, disponendo la proroga al 30 giugno 2023 del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Tale diritto può essere esercitato anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 Fondo Nuove Competenze (art. 22-quater) estende l’operatività del Fondo Nuove Competenze per tutto il 2023. Dunque, anche per l’anno 2023, i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono prevedere specifiche intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro al fine di consentire al personale la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

Igino Carulli

Igino Carulli