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Decreto PNRR 2 – Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR

È stato pubblicato in G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, il Decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il presente decreto è entrato in vigore il 1° maggio 2022.Di seguito, si segnalano le disposizioni di interesse in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro.

Portale nazionale del sommerso (Art. 19)

La disposizione in esame sostituisce il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004 e stabilisce che nella c.d. Banca Dati Aziende Ispezionate (BDAI) confluiscano non più soltanto i dati relativi agli accertamenti dell’Ispettorato, di INPS e INAIL, ma anche quelli della Guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri. Tale previsione è finalizzata a una più efficace programmazione della vigilanza, in modo tale da monitorare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, è stato aggiunto il comma 1-bis, con il quale è stabilito che nel suddetto portale confluiscano i verbali ispettivi, nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 20)

La disposizione in esame stabilisce la promozione da parte dell’INAIL di appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione, tra cui:

di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

  1. b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
  2. c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
  3. d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il fine della suddetta previsione è quello di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Igino Carulli

Igino Carulli