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Denuncia d’infortunio sul lavoro per covid-19. Chiarimenti

Ci perviene notizia che alcune Sedi INAIL stanno rivolgendo alle aziende richieste di denuncia d’infortunio per infezione da COVID-19 sulla scorta di certificazione medica che risulta, per lo più, essere del tututto inidonea.

A tal proposito vi ricordiamo che proprio l’INAIL, con la Circolare n.13 del 3 aprile 2020 ha precisato che <<il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’art.53,commi 8,9e10, del DPR 30 giugno 1965,n.1124) all’INAIL, che prende incarico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui al DPR 30 giugno 1965,n.1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, datata dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate. Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in  quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell’invio del certificato d’infortunio è possibile operare la tutela Inail. Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso>>

L’INAIL conferma poi che <<solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto>> .

Pertanto risulta evidente che, l’obbligo di denuncia d’infortunio da parte del datore di lavoro scatta soltanto in presenza di certificazione medica che riporta i contenuti dell’art.53 del DPR n.1124 del 1965.

Le imprese associate che ricevano certificati medici (dal lavoratore o dall’INAIL) non in linea con le indicazioni sopra riportate potranno rispondere all’Istituto di non avere sufficienti elementi per stilare la denuncia d’infortunio.

Igino Carulli

Igino Carulli