Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito all’agibilità c.d. “in deroga” ai requisiti igienico-sanitari per gli immobili oggetto di condono edilizio, ribadendo alcuni principi fondamentali.
L’art. 35 della L. 47/1985 (Legge sul primo condono edilizio) prevede che a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.
L’applicazione di tale norma ha posto la questione se al rilascio del condono edilizio consegua automaticamente l’agibilità degli immobili condonati a prescindere dal rispetto dei requisiti di altezza minima, aero illuminazione e degli altri requisiti igienico sanitari previsti D.M. 05/07/1975 e dai regolamenti comunali.
In Associazione è disponibile la sentenza.