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Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune

Il Decreto ministeriale del 18/06/2021, recante le specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, sarà in vigore dal 10 luglio

Il Decreto del 18/06/2021, n. 172 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) è stato pubblicato nella G.U. del 25/06/2021, n. 150 ed entra in vigore dal 10/07/2021.

Il Decreto approva le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone contenute nell’Allegato Tecnico al Decreto stesso.
Tali disposizioni e specificazioni costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme europee, integrate con le norme nazionali vigenti in materia e si applicano agli impianti a fune in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, effettuato con funiviefunicolarisciovie (a fune alta e bassa) e slittinovie.

L’Allegato Tecnico è suddiviso in 20 capitoli che individuano le procedure da seguire nella redazione dei progetti ed i vari requisiti specifici riguardanti le infrastrutture degli impianti a fune per il trasporto di persone.

Gli impianti realizzati in conformità alle disposizioni ed alle specificazioni contenute nell’Allegato Tecnico al Decreto si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II del Regolam. 09/03/2016, n. 424 dell’UE.

Resta ferma la possibilità di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle suddette disposizioni e prescrizioni, a condizione che venga dimostrata la conformità ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II del Regolam. 09/03/2016, n. 424 dell’UE.

Il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 18/06/2021, n. 172 abroga il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 16/11/2012, n. 337.

Il Testo del D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 18/06/2021, n. 172 è disponibile in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli