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E’ legittimo il licenziamento del lavoratore la cui condotta extralavorativa possa avere un riflesso sulla funzionalita’ del rapporto

Su quanto sopra si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8944/2023.

La Cassazione ha ribadito il concetto in base al quale la fiducia è un fattore condizionante la permanenza del rapporto lavorativo. Pertanto recita << può essere compromessa non solo in conseguenza di specifici inadempimenti contrattuali, ma anche in ragione di condotte extralavorative che, seppur tenute al di fuori dell’impresa o dell’ufficio e non riguardanti direttamente l’esecuzione della prestazione, nondimeno possono essere tali da rendere irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario tra le parti qualora abbiano un riflesso, sia pure soltanto potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto e compromettano le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla  particolare attività>>. E’ questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza il cui testo integrale è disponibile presso i nostri uffici.

Igino Carulli

Igino Carulli