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Esonero INPS al 50% dopo la maternità per un anno

L’esonero contributivo è concesso, su richiesta, alle lavoratrici private al rientro al lavoro dopo il congedo di maternità

E’ operativo l’esonero Inps al 50% per la durata di un anno. Opera sulla quota di contribuzione a carico della lavoratrice che rientra al lavoro dopo il congedo di maternità, purché entro il 31 dicembre pv. Il beneficio è rivolto alle lavoratrici del settore privato che riprendono l’attività lavorativa dopo l’astensione obbligatoria e prevede uno sconto in busta paga sulla trattenuta contributiva a loro carico (il 9,19% della retribuzione lorda si dimezza)

L’esonero parziale INPS spetta a tutte le dipendenti del settore privato (aziende, studi professionali, enti morali, associazioni, ecc.).

Il beneficio spetta, di norma, al termine dei cinque mesi di astensione obbligatoria ma si applica anche se la lavoratrice sfrutta il congedo parentale facoltativo prima di rientrare al lavoro ed il rientro deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Pertanto, per la durata di un anno si applica un’aliquota IVS ridotta al 4,595% (invece che al 9,19%) per retribuzioni fino a 2.692,00 euro lordi/mese. Per i datori di lavoro non cambia nulla, l’aliquota del 23,81% resta invariata.

Su richiesta della lavoratrice, il datore di lavoro deve inoltrare istanza telematica all’INPS che dopo le opportune verifiche attribuirà il codice di autorizzazione “OU” che avrà una validità di 12 mesi dal rientro della lavoratrice.

Tutte le istruzioni operative sono contenute nella Circolare INPS n.102/2022 che, laddove interessati, è disponibile presso la nostra Area Relazioni Industriali e Affari Sociali.

Igino Carulli

Igino Carulli