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Fallimento dell’appaltatore: diritto al corrispettivo per le opere eseguite

Se il contratto di appalto si scioglie in conseguenza del fallimento dell’appaltatore, il committente può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori solo per la parte ineseguita o non eseguita a regola d’arte. Lo ha ribadito la Cassazione.

La Corte di Cassazione civile, sez. I, con Ordinanza 30 settembre 2021, n. 26573 anche ripercorrendo precedenti pronunce, ha ribadito che quando un contratto di appalto si scioglie, ai sensi dell’art. 81 Legge Fallimentare, per il fallimento dell’appaltatore, al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere eseguite.

Il committente può, tuttavia, chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell’appaltatore. Secondo l’Ordinanza in esame, peraltro, il Committente “può ben opporre l’inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell’esecuzione non a regola d’arte dell’opera.

Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente”.

Igino Carulli

Igino Carulli