Il proprietario dell’immobile vicino ha il diritto di accedere agli atti abilitativi e alle pratiche edilizie relative all’immobile confinante.
Ai sensi dell’art. 22, L. 241/1990, comma 1, lett. b), l’accesso agli atti amministrativi è consentito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
In ambito edilizio, tale interesse qualificato è stato riconosciuto dalla giurisprudenza in capo al proprietario vicino, nel caso in cui la richiesta sia finalizzata all’accertamento della conformità alle norme edilizie e urbanistiche delle opere realizzate su terreni adiacenti.
Il testo della Sentenza è disponibile in Associazione.