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Il licenziamento per raccomandata non consegnata è valido

Il licenziamento notificato con raccomandata è valido anche se la comunicazione è stata rinviata al mittente, completando la giacenza in posta.

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sull’argomento sottolineando la validità della comunicazione. Infatti, in caso di rinvio al mittente per mancata consegna e compiuta giacenza, il licenziamento è comunque valido (Sentenza n. 15397/2023 del 31 maggio us.).

I giudici della SC hanno respinto il ricorso inoltrato da una lavoratrice licenziata per raccomandata, ribadendo anche la decadenza del potere d’impugnazione in quanto trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge. Per la Cassazione è sufficiente la prova del rinvenimento all’indirizzo del destinatario della comunicazione per determinare la presunzione legale di conoscenza (c.c. art.1335) anche se la raccomandata non è stata ritirata dal destinatario. Spetta, invece, a quest’ultimo provare di non aver potuto prendere visione del documento; il mittente deve semplicemente fornire provava della compiuta giacenza.

Igino Carulli

Igino Carulli