Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Immobili da costruire: l’analisi Ance sulla polizza decennale postuma

Dal 5 novembre 2022 i costruttori, laddove vincolati al rilascio delle polizze postume decennali ai sensi del D. Lgs. 122/2005 (quindi solo per le compravendite di immobili “da costruire o in corso di costruzione”) dovranno sottoscrivere un contratto assicurativo (che andrà consegnato al rogito a beneficio degli acquirenti) con una serie di contenuti minimi inderogabili e una estensione delle coperture obbligatorie.

Il modello standard assicurativo, adottato con DM 154 del 20 luglio 2022 e pubblicato sulla GU del 21 ottobre 2022 è stato elaborato dal ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quelli della Giustizia ed Economia e Finanze. In un primo momento di condivisione, l’ANCE era stata invitata a partecipare, insieme ad altre figure istituzionali (ABI, ANIA, Notariato, Assocond-Conafi, Confcooperative e Legacoop) al tavolo di lavoro coordinato dagli stessi ministeri. In quella sede erano state formulate numerose osservazioni critiche che sono state solo marginalmente accolte.

In Associazione è disponibile una nota tecnica il commento di dettaglio si ricorda che:

  • l’obbligo di consegna, al momento del rogito, della polizza decennale sussiste solo relativamente ad edifici che abbiano formato oggetto di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto prima dell’ultimazione dell’immobile;
  • nel rogito il notaio dovrà indicare gli estremi della polizza dando atto della sua conformità al modello standard;
  • il mancato rilascio, all’atto del trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale può determinare la nullità del contratto di compravendita. La nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente;

la fideiussione può essere escussa anche in caso di inadempimento dell’obbligo da parte del costruttore di rilasciare la polizza postuma decennale.

Igino Carulli

Igino Carulli