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Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e NASpI relativi all’anno 2022 – INPS, circolare n. 26/2022

Con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, l’INPS ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità di disoccupazione NASpI in vigore dal 1° gennaio 2022.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE : l’INPS ricorda che, tra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il nuovo comma 5-bis dell’art. 3 del D. Lgs. n. 148/2015 dispone, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei previgenti due massimali per fasce retributive, attraverso l’introduzione di un unico massimale (il più elevato, ossia il c.d. tetto alto), annualmente rivalutato, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori (cfr. comunicazione Ance del 9 febbraio 2022).

Di seguito riportiamo il suddetto importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e assegno di integrazione salariale del FIS), in vigore dal 1° gennaio 2022.

Come di consueto, l’importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%.

 Trattamenti di integrazione salariale (art. 3 comma 5-bis D. Lgs. n. 148/2015):

 Importo lordo (euro) 1.222,51; Importo netto (euro) 1.151,12

Il suddetto importo massimo deve essere incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali , come di seguito riportato:

Trattamenti di integrazione salariale – Settore edile (intemperie stagionali) :

Importo lordo (euro) 1.467,01

 Importo netto (euro) 1.381,34.

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI : per l’anno 2022, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.250,87 euro. In conformità a quanto disposto rispettivamente dall’art. 3 co. 6 del d. lgs. n. 148/2015 e dall’art. 4 co. 2 del d. lgs. n. 22/2015. 2 In conformità all’art. 3 co. 5 del citato D. Lgs. n. 148/2015. In conformità all’art. 3 co. 10 del citato D. Lgs. n. 148/2015. Per il medesimo anno, l’importo massimo mensile della predetta indennità non può in ogni caso superare 1.360,77 euro.

Igino Carulli

Igino Carulli