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Incentivi per le assunzioni under 36 e donne – Autorizzazione Commissione europea

Con riferimento agli incentivi per assunzione di giovani under 36 e di donne c.d svantaggiate, la Commissione europea, informa di aver approvato le misure italiane a sostegno del costo del lavoro delle imprese nel contesto del conflitto russo-ucraino.

Viene così dato esito positivo alla procedura autorizzativa relativa alle agevolazioni all’assunzione di giovani lavoratori di età inferiore a 36 anni (cd. under 36) e di donne (cd. Svantaggiate).

La Commissione europea prevede che per essere ammissibili all’incentivo, tra le altre condizioni, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Ricordiamo che i due esoneri in oggetto erano stati inizialmente introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 per il biennio 2021-2022 e successivamente estesi al 2023 con la Legge n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Gli incentivi erano stati oggetto di autorizzazione della Commissione europea fino al 30 giugno 2022.

La Legge di Bilancio 2021 aveva previsto per le assunzioni di soggetti under 36 con contratto a tempo indeterminato (anche trasformazioni di precedente rapporto a termine), effettuate nel biennio 2021 – 2022, un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia e Sardegna), nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La Legge di Bilancio 2023 ha poi esteso il beneficio anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche trasformazioni di precedente rapporto a termine) effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, incrementando il limite massimo a 8.000 euro annui.

In riferimento invece all’incentivo per l’assunzione di donne c.d. svantaggiate, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 178/2020) aveva previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022 un esonero contributivo nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Rientrano nella categoria agevolabile:

-donne con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;

-donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

-donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l’incentivo:

-in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

-in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

-in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

La Legge di Bilancio 2023, anche in questo caso, ha poi esteso l’applicazione del beneficio alle assunzioni effettuate nell’anno 2023 incrementando il limite massimo a 8.000 euro annui.

Attendiamo  al momento le specifiche indicazioni operative dell’INPS per la fruizione degli sgravi in trattazione.

Igino Carulli

Igino Carulli