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Indennità di preavviso di licenziamento – Esclusione dal Calcolo del TFR

La Suprema Corte, con la sentenza 1581/2023, ha chiarito che l’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR. L’importo di cui sopra non incide in quanto riguarda un periodo post-cessazione del rapporto.

Ricordiamo al riguardo che l’art. 2120 del c.c. recita che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione da assumere per il calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte, a titolo non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro. In ragione di questo nuovo orientamento il preavviso assume efficacia “obbligatoria”, comportando la risoluzione l’unico obbligo del recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Ne discende, pertanto, che il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive , delle ferie e del TFR in quanto fa riferimento ad un arco temporale dove non vi è prestazione lavorativa, successivo alla già intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.

Igino Carulli

Igino Carulli