Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



Blog

INPS: Assegno temporaneo per i figli minori

L’INPS, con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, fornisce alcune informazioni circa l’attuazione della misura “Assegno temporaneo per i figli minori”, introdotta dal decreto-legge n. 79/2021.

L’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

Importo mensile dell’Assegno temporaneo:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164.;
  • gli Istituti di patronato

Dal  1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Igino Carulli

Igino Carulli