Con la circolare n. 137 del 17 settembre 2021, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento.
I criteri di calcolo del contributo di licenziamento sono stabiliti dall’art. 2 co. 31 della legge n. 92/2012
“31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.”
La misura del contributo di licenziamento è scollegata dall’importo della prestazione di disoccupazione eventualmente spettante al lavoratore ed è identica sia in caso di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale.
Per determinare esattamente l’importo dovuto, si deve preliminarmente determinare l’anzianità lavorativa del dipendente cessato. Il contributo deve essere, infatti, calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi. Dal momento che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro (negli ultimi 3 anni), per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo va riproporzionato al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
A tal fine, si applicano i criteri di calcolo già illustrati dall’INPS nel paragrafo 3.1 della circolare n. 40 del 19 marzo 2020, che si riportano di seguito:
Nella circolare qui illustrata, l’INPS riporta alcuni esempi di calcolo, differenziati in base all’anzianità aziendale del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro:
Nel caso di licenziamento collettivo, per ciascun dipendente cessato si devono considerare, oltre ai criteri di calcolo di cui sopra, anche le ulteriori previsioni di legge:
Come precisato dall’Istituto nella citata circolare n. 40/2020, da quanto sopra consegue che per ogni interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di un licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (CIGS), il ticket di licenziamento, pari all’82% del massimale mensile NASpI, è moltiplicato per tre volte.
Nella circolare qui illustrata, l’INPS riporta ulteriori esempi di calcolo del ticket di licenziamento, relativi all’ipotesi di licenziamento collettivo:
per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari al 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;
per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari al 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3.
per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari all’82% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;
per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari all’82% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3.
L’INPS fornisce, inoltre, un chiarimento sul criterio di calcolo del ticket di licenziamento nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, durante il periodo di vigenza del c.d. blocco dei licenziamenti previsto dalla legislazione emergenziale, per adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.[8] Per questa specifica fattispecie, il contributo è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche qualora si verifichi la contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono al citato accordo.
L’Istituto chiarisce, altresì, che la base di calcolo per determinare la misura del ticket di licenziamento è il massimale di ASpI (oggi NASpI).
Pertanto, antecedentemente all’istituzione della NASpI, ossia fino al 30 aprile 2015, la misura del contributo è stata determinata tenendo conto del massimale ASpI, il quale era individuato annualmente ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 co. 7 della legge n. 92/2012.
A decorrere dal 1° maggio 2015 (data di istituzione della NASpI), l’importo del relativo massimale è invece determinato da una diversa disposizione di legge, ossia l’art. 4 co. 1 e 2 del d. lgs. n. 22/2015.
L’INPS ricorda che il massimale dell’indennità di disoccupazione (ASpI/NASpI) è annualmente determinato e comunicato dall’Istituto stesso con apposita circolare.[11]
Nella circolare qui illustrata, l’INPS riporta la seguente tabella riassuntiva degli importi annui del massimale di cui sopra, sulla base dei quali calcolare il ticket di licenziamento:
Anno | Circolare INPS | Retribuzione imponibile | Massimale |
2013 (ASpI) | 14/2013 | 1.180,00 | 1.152,90 |
2014 (ASpI) | 12/2014 | 1.192,98 | 1.165,58 |
2015 (ASpI) | 19/2015 | 1.195,37 | 1.167,91 |
2015 (NASpI) | 94/2015 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2016 (NASpI) | 48/2016 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2017 (NASpI) | 36/2017 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2018 (NASpI) | 19/2018 | 1.208,15 | 1.314,30 |
2019 (NASpI) | 5/2019 | 1.221,44 | 1.328,76 |
2020 (NASpI) | 20/2020 | 1.227,55 | 1.335,40 |
2021 (NASpI) | 7/2021 | 1.227,55 | 1.335,40 |