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INPS – Contributo di licenziamento – Chiarimenti su determinazione importo

Con la circolare n. 137 del 17 settembre 2021, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento.

I criteri di calcolo del contributo di licenziamento sono stabiliti dall’art. 2 co. 31 della legge n. 92/2012

“31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.”

La misura del contributo di licenziamento è scollegata dall’importo della prestazione di disoccupazione eventualmente spettante al lavoratore ed è identica sia in caso di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale.

Per determinare esattamente l’importo dovuto, si deve preliminarmente determinare l’anzianità lavorativa del dipendente cessato. Il contributo deve essere, infatti, calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi. Dal momento che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro (negli ultimi 3 anni), per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo va riproporzionato al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

A tal fine, si applicano i criteri di calcolo già illustrati dall’INPS nel paragrafo 3.1 della circolare n. 40 del 19 marzo 2020, che si riportano di seguito:

  • deve essere computato come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni; in proposito, l’Istituto ha precisato che i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, fermo restando che nel computo dell’anzianità aziendale non vanno considerati eventuali periodi di congedo di cui all’art. 42 co. 5 del D. Lgs. n. 151/2001, né eventuali periodi di aspettativa non retribuita.
  • Oltre ai periodi di lavoro a tempo indeterminato, sono considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale (ossia in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza soluzione di continuità ovvero in caso di assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine).[3]
  • Nell’ipotesi in cui il lavoratore sia passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. o cessione del contratto ex art. 1406 c.c., l’anzianità aziendale deve essere stabilita considerando anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.[4]

Nella circolare qui illustrata, l’INPS riporta alcuni esempi di calcolo, differenziati in base all’anzianità aziendale del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro:

  • anzianità di 12 mesi: il ticket di licenziamento è pari al 41% del massimale Aspi/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;
  • anzianità di 6 mesi: il ticket di licenziamento è pari a 6/12del 41% del massimale Aspi/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;
  • anzianità di 28 mesi: il ticket di licenziamento è pari al 41% del massimale Aspi/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale Aspi/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Nel caso di licenziamento collettivo, per ciascun dipendente cessato si devono considerare, oltre ai criteri di calcolo di cui sopra, anche le ulteriori previsioni di legge:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2017, qualora la dichiarazione di eccedenza del personale di cui  all’art. 4 co. 9 della legge n. 223/1991 nonabbia formato oggetto di accordo sindacale, l’importo del contributo di licenziamento è moltiplicato per 3 volte;
  • inoltre, dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione della CIGS, l’aliquota di calcolo del ticket di licenziamento è pari all’82% (anziché al 41%).

Come precisato dall’Istituto nella citata circolare n. 40/2020, da quanto sopra consegue che per ogni interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di un licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (CIGS), il ticket di licenziamento, pari all’82% del massimale mensile NASpI, è moltiplicato per tre volte.

Nella circolare qui illustrata, l’INPS riporta ulteriori esempi di calcolo del ticket di licenziamento, relativi all’ipotesi di licenziamento collettivo:

  • Azienda non rientrante nell’ambito di applicazione della CIGS:
  • licenziamento collettivo con accordo sindacale:

per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari al 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;

  • licenziamento collettivo senza accordo sindacale:

per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari al 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3.

  • Azienda rientrante nell’ambito di applicazione della CIGS:
  • licenziamento collettivo con accordo sindacale:

per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari all’82% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;

  • licenziamento collettivo senza accordo sindacale:

per ciascun lavoratore cessato, il contributo dovuto è pari all’82% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3.

L’INPS fornisce, inoltre, un chiarimento sul criterio di calcolo del ticket di licenziamento nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, durante il periodo di vigenza del c.d. blocco dei licenziamenti previsto dalla legislazione emergenzialeper adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.[8] Per questa specifica fattispecie, il contributo è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche qualora si verifichi la contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono al citato accordo.

L’Istituto chiarisce, altresì, che la base di calcolo per determinare la misura del ticket di licenziamento è il massimale di ASpI (oggi NASpI).

Pertanto, antecedentemente all’istituzione della NASpI, ossia fino al 30 aprile 2015, la misura del contributo è stata determinata tenendo conto del massimale ASpI, il quale era individuato annualmente ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 co. 7 della legge n. 92/2012.

A decorrere dal 1° maggio 2015 (data di istituzione della NASpI), l’importo del relativo massimale è invece determinato da una diversa disposizione di legge, ossia l’art. 4 co. 1 e 2 del d. lgs. n. 22/2015.

L’INPS ricorda che il massimale dell’indennità di disoccupazione (ASpI/NASpI) è annualmente determinato e comunicato dall’Istituto stesso con apposita circolare.[11]

Nella circolare qui illustrata, l’INPS riporta la seguente tabella riassuntiva degli importi annui del massimale di cui sopra, sulla base dei quali calcolare il ticket di licenziamento:

 

Anno Circolare INPS Retribuzione imponibile Massimale
2013 (ASpI) 14/2013 1.180,00 1.152,90
2014 (ASpI) 12/2014 1.192,98 1.165,58
2015 (ASpI) 19/2015 1.195,37 1.167,91
2015 (NASpI) 94/2015 1.195,00 1.300,00
2016 (NASpI) 48/2016 1.195,00 1.300,00
2017 (NASpI) 36/2017 1.195,00 1.300,00
2018 (NASpI) 19/2018 1.208,15 1.314,30
2019 (NASpI) 5/2019 1.221,44 1.328,76
2020 (NASpI) 20/2020 1.227,55 1.335,40
2021 (NASpI) 7/2021 1.227,55 1.335,40
Igino Carulli

Igino Carulli