A seguito di recente pronuncia, si riepilogano le caratteristiche di tende e pergotende in presenza delle quali l’intervento è riconducibile all’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001.
Nel caso di specie si trattava di tende di plastica che scorrevano in delle piccole guide di metallo apposte sul muro e finalizzate a offrire riparo agli avventori di una attività commerciale. Il Comune ne ordinava la rimozione ravvisando una violazione delle norme urbanistiche ed edilizie.
Secondo il TAR Campania-Napoli 05/01/2021, n. 48, un’opera di tal genere non è bisognevole di titolo edilizio trattandosi di intervento poco significativo – nel quale è evidente la prevalenza dell’elemento tenda – e finalizzato all’arredo di uno spazio esterno, occupato legittimamente per l’esercizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
In proposito il TAR ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in tema di installazione di una pergotenda quale struttura realizzata con teli amovibili appoggiata su un preesistente manufatto, ribadendo che la pergotenda è un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessita di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione.
Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.