Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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la Legge di conversione del Decreto “Cura Italia”: MISURE PER IL LAVORO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, è stata pubblicata la legge n. 27/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia).

Il Decreto recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi» contiene le seguenti misure di interesse per le costruzioni in materia di lavoro e sicurezza:

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria  -art.19

L’aspetto di maggiore interesse per le imprese di costruzione in tema di integrazione salariale sta nel fatto che la norma – confermata dalle successive indicazioni operative dell’Inps – consente di presentare la richiesta anche senza la consultazione dei sindacati. Quindi alle imprese non è richiesto alcun obbligo preventivo di informazione, consultazione o esame congiunto.

Rinnovo contratti a termine – Articolo 19-bis

I datori di lavoro, in deroga alla norma ordinaria, potranno prorogare o rinnovare contratti a termine e contratti di somministrazione anche nei casi in cui in cantiere siano stati sospesi i lavori o sia stato deciso un orario ridotto.

Edilizia privata – Articolo 26

Il provvedimento estende le misure di confinamento dei lavoratori contagiati, anche agli addetti che operano nel settore privato. Ne consegue l’obbligo di quarantena precauzionale a tutti coloro abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che dall’estero fanno ritorno in Italia. Il lavoratore che si trova in quarantena perché positivo al Covid non potrà allontanarsi dalla sua abitazione. Il motivo della quarantena dovrà essere indicato dal medico che firma il certificato

Smart working – Articolo 39

La concessione del diritto di avvalersi del cosiddetto “lavoro agile” – ove la mansione svolta lo consenta – viene esteso fino a tutto il periodo di durata dell’emergenza (attualmente il 31 luglio in tutta Italia) a favore di: lavoratori dipendenti disabili o che abbiano un disabile in famiglia; lavoratori immunodepressi o con una persona immunodepressa in famiglia.

Il Covid-19 come infortunio sul lavoro – Articolo 42

Il comma 2 dell’articolo 42 del Dl Cura equipara di fatto il contagio da Covid-19 a infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze che ne conseguono in termini di responsabilità e obblighi a carico del datore di lavoro. La modificazione della norma continua a essere oggetto di una azione di lobby da parte dell’Ance e di Confindustria.

Licenziamenti collettivi – Articolo 46

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (29 aprile 2020) viene confermato il divieto di licenziamenti collettivi e individuali “per giustificato motivo oggettivo”, per ulteriori 60 gg. Sono fatte salve solo le ipotesi in cui  gli addetti che passano da un appalto all’altro o che vengono licenziati e riassunti in ottemperanza a clausole sociali.

Sospensione termini procedimenti amministrativi – Articolo 103

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio conservano la loro validità fino a 90 giorni dopo la fine dell’emergenza.

Igino Carulli

Igino Carulli