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La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione

È stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022) la legge costituzionale n. 1/2022 recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente” che, introducendo nella Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, attribuisce a tali obiettivi il rango di principi fondamentali della Repubblica.

La legge n. 1/2022 dispone in particolare:

– l’inserimento nell’art. 9 della Costituzione di un nuovo comma che affida alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni e impone allo Stato di disciplinare con legge i modi e le forme della tutela degli animali;

– l’integrazione dell’art. 41 della Costituzione con la previsione per cui l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ed ora anche alla salute e all’ambiente. Inoltre viene prescritta l’adozione di programmi e controlli finalizzati ad indirizzare e coordinare l’attività economica, sia pubblica che privata, a fini sociali e ambientali.

In virtù dell’ampia maggioranza che ha approvato la riforma (nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti), la nuova legge costituzionale, come stabilito dall’art. 138 della Costituzione, non è stata sottoposta a referendum popolare ed entra in vigore decorsi gli ordinari quindici giorni successivi alla pubblicazione in G.U. e cioè il 9 marzo 2022.

Gli articoli 9 e 41 della Costituzione, in seguito a tale modifica, sono pertanto così formulati:

– Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”;

– Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Igino Carulli

Igino Carulli