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Lavoratore in malattia – Visite fiscali: reperibilità e regole

La visita fiscale INPS ai dipendenti in malattia può essere inviata tutti i giorni, festivi compresi, negli orari previsti dalle fasce di reperibilità specifiche e con disposizioni ulteriori in caso di smart working.

In caso di assenza dal lavoro per malattia, il dipendente è tenuto a farsi rilasciare un certificato medico e a rimanere presso il proprio domicilio indicato ai fini delle visite fiscali dell’INPS.

Inoltra il dipendente deve sottoporsi alle visite fiscali volte a verificare la giustificazione dell’assenza per malattia (art. 5, L.300/70). Tra gli obblighi, poi, del medico curante c’è l’invio telematico all’INPS dell’attestato medico entro il girono successivo all’inizio dell’evento morboso. Il dipendente, invece, dovrà trasmettere copia del documento (sufficiente il numero di protocollo) al datore di lavoro entro due giorni. Le novità introdotte dall’INPS dal corrente anno hanno recepito la sentenza del TAR n. 16305/2023.

Tornando alle fasce di reperibilità, per il 2024 sono le seguenti: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 (anche la domenica e nei festivi). Il datore di lavoro può chiedere all’INPS il controllo del dipendente in malattia già dal primo giorno di assenza. La visita fiscale può essere disposta più volte anche nei festivi, oppure con cadenza sistematica e ripetitiva anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. I controlli possono essere concentrati soprattutto nei giorni sospetti. Cioè quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (art.55 del D.lgs.165/2001, art.55 septies, co. 5). I picchi di assenza, a statistica, si registrano nelle giornate di lunedì, nei giorni successivi alle ferie o alla giornata di riposo.

Igino Carulli

Igino Carulli