Con la Delibera n. 528/2023, emessa il 15 novembre 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si è espressa sulla possibilità di ribassare anche i costi della manodopera, come disciplinati dal nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito “Codice”).
La disciplina dello scorporo della mano d’opera
L’art. 108, comma 9, del Codice impone, a pena di esclusione, ai concorrenti di indicare i costi della manodopera nell’offerta economica. A sua volta, l’art. 41, comma 14, del Codice stabilisce tra l’altro, che tali costi, «sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale».
A tale proposito, il previgente art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 si limitava a precisare «Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera».
Rispetto a quest’ultima norma, la difficoltà interpretativa del Codice del 2023 sembra derivare dalla possibile contraddizione tra l’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera e la successiva possibilità, per lo stesso concorrente, di giustificarne un eventuale ribasso sull’importo complessivo riportato nell’offerta, laddove dimostri una più efficiente organizzazione aziendale (sul punto v. Relazione ANAC al bando tipo n. 1/2023).
In tal modo, la norma sembra ammettere allo stesso tempo l’invariabilità dei costi della manodopera e l’apertura a una giustificazione della loro ribassabilità, basata sull’efficienza organizzativa.
L’approfondimento dell’ANAC
L’ANAC, con la delibera n. 528 del 15 novembre 2023, anzitutto ricorda:
Infine, come evidenziato nella Delibera n. 528/2023, la chiave di lettura espressa dalla citata sent. n. 5665/2023 consente di bilanciare il principio dello scorporo dei costi della manodopera, introdotto dalla legge delega n. 78/2022 a tutela dei lavoratori, con il principio di libertà di iniziativa economica delle imprese sancito dall’art. 41 della Costituzione italiana. Tale chiave di lettura mira, inoltre, a evitare che una gara venga indetta esclusivamente «per vagliare il ribasso sulla voce ‘spese generali’, ciò che costituisce un assurdo logico prima che una ricostruzione in diritto non condivisibile».
Le conclusioni dell’ANAC
In conclusione, l’ANAC ritiene che “nonostante la formulazione letterale della prima parte dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo posto a base di gara”.
Pertanto, nonostante l’incerta formulazione dell’art. 41, comma 14, l’ANAC, alla luce delle argomentazioni esposte, ritiene che la lettura sistematica delle norme suggerisca l’inclusione dei costi della manodopera nell’importo complessivo a base di gara, su cui viene applicato il ribasso offerto dai concorrenti.
In altri termini, l’ANAC, con la delibera 528 del 15 novembre 2023, ha delineato, da un lato, lo scorporo dei costi della e dall’altro ha concesso al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da un’organizzazione aziendale più efficiente e non da una violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti per legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 110, comma 4, lett. a).
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