Nella legge Comunitaria n. 238/2021 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 17 gennaio scorso e che, dunque, entrerà in vigore il prossimo 1 febbraio) all’articolo 10 sono state introdotte modifiche al Codice dei Contratti Pubblici.
Con precisione, l’articolo 10 della c.d. legge comunitaria ha introdotto modifiche in tema subappalto, ovvero:
– è abrogato il divieto di subappaltare a chi ha partecipato alla medesima gara;
– è abrogato l’obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori (nella sostanza, nulla è variato poichè la norma, in quanto sospesa, di già non vigeva).
Inoltre, è stata modificata la norma sull’esclusione dalle gare pubbliche per irregolarità fiscali non definitivamente accertate. Con precisione, è stato eliminato il riferimento normativo alla soglia dei 5.000 euro ed è rinviato ad un successivo provvedimento la determinazione di una nuova soglia di esclusione commisurata al valore dell’appalto, con un limite minimo fissato a 35.000 euro.
Infine, sono introdotte modifiche in tema di emissione e di pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL).
Si fa riserva di ulteriore e piu’ dettagliato commento.