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Legittimo il licenziamento del lavoratore che non partecipa alla formazione

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.12241/2023 pubblicata il 9 maggio us, ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di partecipare alla formazione organizzata dal proprio datore di lavoro.

Nel caso sottoposto alla SCC, la formazione predisposta dal datore di lavoro non avrebbe comportato spese a carico del dipendente, né la necessità di utilizzare permessi ovvero di rinunciare al proprio tempo libero.

In estrema sintesi, nella condotta tenuta dal lavoratore sono ravvisabili gli estremi della grave insubordinazione; condotta in palese contrasto con l’obbligo di diligenza e con le esigenze di formazione e accrescimento professionale necessarie per il proficuo impiego del dipendente. Il testo dell’ordinanza è disponibile presso i nostri uffici.

Igino Carulli

Igino Carulli