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Licenziamento e revoca – ticket di licenziamento

Interruzione del rapporto di lavoro in CIGS o revoca del licenziamento in favore di Cassa Integrazione COVID-19: regole INPS e scadenze per i versamenti contributivi.

Com’è noto il Decreto di agosto nonché le successive modifiche hanno previsto il blocco del licenziamesino al 31 marzo pv. Sono state introdotte, però, delle deroghe qualora l’interruzione del rapporto di lavoro avvenga a seguito di un accordo collettivo aziendale. Con il Messaggio 5 febbraio 2021 n.528 l’INPS illustra gli aspetti contributivi che ne scaturiscono, anche nel caso in cui avvenga la revoca del licenziamento.

Il TICKET di licenziamento è sempre tenuto, da parte del datore di lavoro quando la risoluzione del contratto a tempo indeterminato generi il diritto all’indennità NASpI. Il TICKET va versato in un’unica soluzione entro il termine della denuncia successiva al mese in cui è avvenuta la risoluzione del rapporto.

Nel caso di REVOCA del LICENZIAMENTO, il rapporto viene ripristinato senza soluzione di continuità, quindi il lavoratore entra automaticamente in Cassa Integrazione. Al termine decorreranno nuovamente i normali obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

Igino Carulli

Igino Carulli