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Modalità di gestione dei casi di covid 19 e dei contatti stretti. Circolare del ministero della salute

Il Ministero della Salute, con Circolare n.37615 del 31 agosto us., ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti con persone affette da SARS-CoV-2.

A seguito delle nuove disposizioni, i soggetti risultatati positivi ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS – CoV-2 sono sottoposti a misura d’isolamento con le modalità di seguito riportate:

  • Per coloro che sono stati sempre asintomatici ovvero per coloro che sono stati in un primo momento sintomatici ma che risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, a condizione che venga effettuato un test antigenico o molecolare che risulti negativo al termine del periodo di isolamento.
  • In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, indipendentemente dall’effettuazione del test.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati essere positivi si applica il regime dell’autosorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti; ciò fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il soggetto positivo.

Se in costanza di autosorveglianza si manifestano sintomatologie tipiche dell’infezione da COVID-19, è raccomandata l’immediata esecuzione di test antigenico o molecolare. Laddove risultasse essere negativo, se sono presenti ancora sintomi, va ripetuto dopo 5 giorni (V. Circolare n.19680 del 30.03.2022).

Igino Carulli

Igino Carulli