La Corte costituzionale chiarisce che la tutela mediante vincoli culturali e paesaggistici non comporta l’immodificabilità assoluta dei beni ma gli interventi devono essere valutati.
La disciplina statale in tema di vincoli culturali e paesaggistici non prevede una immodificabilità assoluta e a priori degli immobili vincolati. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 29/2021, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità della Legge regionale della Puglia n. 43/2019 in tema di valorizzazione a fini turistici del proprio patrimonio storico-rurale (trulli, masserie, torri, fortificazioni, ecc.).
Il testo della Sentenza è disponibile in Associazione.