Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Obbligo di formazione nel caso di uso di materiali contenenti diisocianati

Sono disponibili in Associazione alcuni documenti in merito all’obbligo di formazione nel caso di utilizzo in cantiere di prodotti quali schiume, sigillanti,  rivestimenti e vernici contenenti diisocianati, prodotti di largo utilizzo nei cantieri edili. (BR)

Il documento Ance del 10 maggio 2023 riferiva di una nota di Confindustria, dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro e Ambiente – Regolamento Reach – Restrizione diisocianati – Formazione”, con la quale informava che, nell’ambito del Regolamento europeo “Reach”, sono previsti adempimenti in materia di formazione per quanto riguarda i diisocianati.

Il Regolamento contiene una restrizione su tali sostanze chimiche ed in particolare ne prevede il non utilizzo, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

  1. a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
  2. b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Nelle more di un intervento istituzionale di chiarimento sul tema, le imprese edili che utilizzano i materiali contenenti diisocianati devono far svolgere a tutti i lavoratori (compresi i preposti), entro il 24 agosto prossimo, la formazione in oggetto, a seconda dell’uso che fanno della sostanza (punto 4, lettere a), b), c), dell’allegato XVII del Regolamento.

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione del corso si ritiene, in via cautelativa, di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni in materia di organizzazione della formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti. I contenuti dovranno essere quelli riportati nella Restrizione, a seconda dell’uso della sostanza.

Si ricorda che la formazione può essere effettuata presso gli organismi paritetici del settore.

A tal fine si trasmette, per opportuna informativa, l’allegata Circolare n.37/2023 del 12 maggio, attraverso la quale il Formedil chiarisce le modalità con cui dovranno essere eseguiti gli adempimenti previsti dal regolamento europeo REACH in materia di formazione sui diisocianati.

Con successiva circolare n. 46/23, il Formedil informava che nell’area riservata del portale (home – area riservata – materiali Formedil – cartella “diisocianati”) sono disponibili i materiali relativi al Webinar “L’utilizzo di prodotti contenenti diisocianati in edilizia” tenutosi il 12 giugno 2023.

Si raccomanda la massima attenzione nel rispettare gli obblighi introdotti dal Regolamento europeo, controllando sempre quanto riportato sugli imballaggi dei prodotti chimici come contenuto di diisocianati o l’indicazione: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Igino Carulli

Igino Carulli