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Opere Pubbliche: dal 1° novembre cambiano le regole sul subappalto

Si rammenta che, ai sensi del c.d. D.L. n. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis), dal prossimo 1 novembre cambiano le regole in tema di subappalto.

Viene,  dunque, meno il limite generale del 50% e le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazione oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:

  • delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS;
  • dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intesa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list” ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.
  • L’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;
  • La responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

Restano, comunque, ferme le regole vigenti sin dall’entrata in vigore del  D.L. semplificazioni-bis, ossia dal 1° giugno u.s., secondo cui:

  1. a) il divieto di affidare l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

b) l’abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall’affidatario in subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Igino Carulli

Igino Carulli