Si rammenta che, ai sensi del c.d. D.L. n. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis), dal prossimo 1 novembre cambiano le regole in tema di subappalto.
Viene, dunque, meno il limite generale del 50% e le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazione oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:
Restano, comunque, ferme le regole vigenti sin dall’entrata in vigore del D.L. semplificazioni-bis, ossia dal 1° giugno u.s., secondo cui:
b) l’abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall’affidatario in subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.