Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Permessi di costruire e Scia: proroga straordinaria per emergenza Covid

Estesa fino al 29 luglio 2021 la validità di permessi di costruire e Scia in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, attuale data della cessazione dello stato di emergenza.

La validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19, e il 30 aprile 2021, attuale data della cessazione dello stato di emergenza, è estesa fino al 29 luglio 2021.

È la diretta conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e del Decreto Legge 2/2021 che hanno prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria.

L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato ed integrato dall’articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020) prevede infatti la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza, portata ora al 30 aprile 2021 (vedi anche News Ance del 14 dicembre 2020 Permessi di costruire e Scia: operativa la proroga straordinaria fino al 1 maggio 2021).

L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede in particolare che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli