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Ponte sullo Stretto: Pubblicata la legge

Pubblicata la Legge n. 58 del 26 maggio 2023, di conversione con modifiche del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”.

Il provvedimento,  pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 125 del 30 maggio 2023, contiene disposizioni volte a riavviare l’iter realizzativo del c.d. “Ponte sullo Stretto di Messina” attraverso la prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera, nonché la risoluzione del contenzioso pendente.

Di seguito, le principali disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici contenute nella Legge, entrata in vigore il 31 maggio 2023.

Articolo 1 – Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.

L’articolo 1, del provvedimento in esame, al comma 1, interviene per modificare l’assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. (d’ora in avanti SDM) e ne disciplina le attività e la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società (lett. b).

SDM, si ricorda, fu istituita in data 11 giugno 1981, in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 1158/1971 recante “Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente”, dando avvio all’attività di progettazione del c.d. Ponte sullo Stretto. Successivamente, l’articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha previsto la caducazione della Convenzione di Concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. A seguito di tale scioglimento dei contratti, la società Stretto di Messina fu posta in liquidazione con il D.P.C.M. 15 aprile 2013, con conseguente contenzioso avviato dal contraente generale, allora individuato per la realizzazione dell’intervento.

Con il provvedimento in commento, viene, tra l’altro, riattivata la Società nonché i rapporti contrattuali oggetto di caducazione.

La lettera a), n. 1), novella il comma 1 dell’art. 1 della L. n. 1158/1971 al fine di modificare l’assetto societario della SDM, prevedendo che:

  • la quota di maggioranza (51%) spetta al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e non, come previsto dal testo previgente, alla “società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato”;
  • la quota restante viene attribuita a R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., e alle Regioni Sicilia e Calabria. Viene quindi eliminato il riferimento, presente nel testo previgente, “alle altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato”.

Si prevede, inoltre, che il MEF eserciti i diritti dell’azionista d’intesa con il MIT, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla SDM in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all’art. 3-bis della L. 1158/1971.

Il numero 1) della lettera c) prevede che gli impianti ferroviari, ad ultimazione e collaudo definitivo del Ponte, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione a RFI S.p.A.

Il successivo numero 2), integra il disposto del secondo comma dell’art. 3 della L. 1158/1971 – secondo cui le spese generali di gestione dell’opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della società concessionaria – precisando che fanno eccezione le spese relative agli impianti ferroviari che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente.

Il comma 1, lettera d), sostituendo interamente l’art. 3-bis della L. n. 1158/1971, qualifica la Stretto di Messina S.p.A. come società in house ai sensi dell’art. 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

La relazione illustrativa segnala che “per fugare ogni dubbio sulla natura giuridica della Società, la Stretto di Messina S.p.A. viene qualificata espressamente come società in house, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 175/2016” e che “al fine di allineare lo statuto societario a tale qualifica sono introdotte plurime previsioni volte a garantire l’esercizio del controllo analogo sulla Società”.

Articolo 2 – Rapporto di concessione

L’articolo 2 prevede la ricostituzione del rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla governance della Società. A seguito dell’approvazione di una proposta emendativa in sede di conversione del DDL alla Camera, inoltre, sono state inserite delle disposizioni volte a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell’opera con i documenti di finanza pubblica.

In particolare, i commi 7 e 8 della disposizione in esame autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze a stipulare con la Società e con i soci un accordo di programma, nonché a stipulare con la Società uno o più atti aggiuntivi alla Convenzione di concessione.

Il comma 8 disciplina il contenuto minimo di tali atti aggiuntivi, stabilendo che essi dovranno prevedere:

  • la durata della concessione per la gestione per un periodo di 30 anni decorrenti dall’entrata in esercizio dell’opera, in continuità con quanto previsto dalla Convenzione di concessione;
  • il cronoprogramma per la realizzazione dell’opera;
  • il nuovo piano economico finanziario (PEF) della concessione;

Di particolare rilievo è l’inserimento, avvenuto in sede di conversione, dei commi aggiuntivi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, relativi all’aggiornamento dei prezzi, finalizzati a garantire la coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell’opera con i documenti di finanza pubblica.

Il comma 8-bis precisa che il costo complessivo dell’opera, come determinato nell’Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanze, comprende l’aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell’articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al netto:

  • degli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall’investitore privato;
  • degli oneri funzionali all’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni espressamente indicate all’articolo 3, comma 2 del decreto-legge, che sono previsti nell’aggiornamento complessivo del costo del progetto.

Ai fini dell’aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale (commi 8-bis, 8-ter e 8-quater), si procede secondo due distinte modalità:

  • fino al 31 dicembre 2021 sono applicati ai prezzi contrattuali gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di approvazione dell’opera da parte del CIPESS, si rende viceversa necessario – in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi dell’energia e dei materiali di costruzione – applicare un adeguamento prezzi parametrato all’indice di conservazione dell’equilibrio contrattuale registrato negli anni 2022-2023 da opere pubbliche di analoga complessità.

A tal fine, si prevede di adottare come parametro di riferimento la media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi da REI e ANAS nell’anno 2022, secondo l’ordine di priorità determinato dall’importo a base di gara. Tale media delle variazioni percentuali è calcolata considerando per ciascuno dei predetti quattro progetti il rapporto tra:

  1. il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti nel 2023;
  2. il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

Infine, in base a quanto previsto dal comma 8-quinquies, all’indice di conservazione contrattuale così determinato è applicata una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito all’aggiudicazione delle gare relative ai predetti quattro progetti.

Articolo 4 – Disposizioni finali

L’articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati.

Infatti, il comma 3 dispone che la società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera, attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, possano manifestare la volontà che ciascun contratto tra quelli caducati ai sensi dell’articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, acquisisca nuovamente efficacia a seguito dalla delibera di approvazione del progetto definitivo, adottata ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, e subordinatamente alla definizione delle seguenti condizioni:

  1. la rinuncia, da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera e di tutte le parti in causa, delle azioni e domande, a qualunque titolo dedotte nei giudizi pendenti o comunque deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell’opera, a valere come definitiva abdicazione di ogni diritto e pretesa maturata;
  2. la rinuncia, da parte dei medesimi soggetti, a tutte le ulteriori pretese azionabili in futuro a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula dei predetti atti aggiuntivi e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla loro sottoscrizione.
  3. l’accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi previsti dall’articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies.
  4. l’accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi.

Il comma 4, al fine di determinare il contenuto dei predetti atti aggiuntivi, prevede che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria sia autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi aventi ad oggetto:

  1. la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici di cui all’articolo 3, comma 3;
  2. l’aggiornamento del piano delle espropriazioni;
  3. l’aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
  4. la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all’articolo 3, comma 10.

Infine, il comma 7-bis prevede la nomina di un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell’autostrada A19 Palermo-Catania, dotato dei poteri e funzion di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto “Sblocca cantieri”, n. 32 del 2019. Si tratta dei poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, e delle disposizioni in materia di subappalto. Tale previsione mira a consentire il celere completamento del piano di adeguamento, quale intervento funzionale alla completa operatività dell’opera. Il Commissario sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Lo stesso comma prevede poi la possibilità, per il Commissario straordinario, di nominare, per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere in questione, fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi.

Igino Carulli

Igino Carulli