Il 14 dicembre è entrato in il Decreto legislativo n. 188 dell’8 novembre 2021, recante “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.
Il provvedimento introduce disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti relativi alla presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Tale direttiva ha, infatti, prescritto il recepimento di alcuni principi a garanzia proprio della presunzione di non colpevolezza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Segnatamente, essa punta ad uniformare le legislazioni dei vari paesi membri con l’intento dichiarato di “rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo” e di “rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale” (considerando 9 e 10).
La direttiva avrebbe dovuto essere completamente recepita negli ordinamenti interni degli Stati membri entro il 1° aprile 2018.
La Commissione europea, nell’ambito delle verifiche sullo stato di attuazione del suo recepimento, ha tuttavia evidenziato talune criticità nel quadro giuridico italiano, relative agli articoli 4 e 5 della direttiva, rispettivamente volti a garantire la persona (fisica) sottoposta a procedimento penale dal pregiudizio derivante:
In ragione di ciò, il Parlamento (mediante la L. 22 aprile 2021, n. 53, recante “delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” – c.d. “Legge di delegazione europea 2019 – 2020”, in particolare all’articolo 1, comma 1 ed all’allegato A, numero 1) ha delegato il Governo a provvedere all’emanazione delle disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle sopra richiamate previsioni dello strumento euro-unitario.
Il Governo ha quindi adottato il decreto n. 188/2021 in esame, recante disposizioni volte a salvaguardare l’immagine dell’imputato persona fisica (in quanto l’art. 2 della direttiva ne delimita il campo di applicazione alle sole persone fisiche, escludendo quindi le persone giuridiche), nell’ambito dell’iter processuale penale, dal possibile nocumento che potrebbe generarsi a suo danno dalla diffusione di notizie fuorvianti o che lo facciano apparire al grande pubblico come “già condannato”.
In particolare, si prevede:
Le disposizioni ora descritte non hanno un impatto diretto sul settore dei lavori pubblici. Tuttavia, le stesse, rappresentano un primo passo verso il rafforzamento del principio di presunzione d’innocenza di cui all’art. 27, comma 2 Cost., il cui rispetto è, da tempo, oggetto di una forte azione da parte dell’ANCE, anche al fine di salvaguardare la libertà di iniziativa economica.
Il Provvedimento è disponibile in Associazione.