Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Recinzione in area vincolata e necessità di atto autorizzativo

In tema di abusi edilizi, in presenza di vincoli di tipo idrogeologico e paesaggistico ambientale, anche la recinzione costituita da paletti e rete metallica che non altera l’assetto del territorio necessita di atto autorizzativo.

Con riferimento al manufatto agricolo, la Sent. TAR. Lazio Roma 20/10/2020, n. 10699 ha precisato che, in presenza di un’opera edilizia idonea per caratteristiche costruttive e dimensionali ad alterare l’assetto urbanistico-edilizio del territorio ma sguarnita del necessario atto di assenso da parte dell’amministrazione, costituisce onere non già di quest’ultima bensì dei responsabili dell’abuso comprovare in maniera puntuale e precisa l’epoca di risalenza del manufatto in contestazione nonché l’entità degli interventi eventualmente realizzati in epoca successiva a carico dello stesso, da cui desumere l’inesistenza dei presupposti per la preventiva richiesta di un titolo autorizzatorio. Relativamente alla realizzazione della recinzione invece, il Tribunale ha chiarito che la circostanza che, di norma, l’apposizione di una recinzione non comportante una sensibile alterazione dell’assetto del territorio non necessiti del preventivo rilascio di atto autorizzativo di natura edilizia non vale a delegittimare l’ordine demolitorio adottato dal Comune, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, in considerazione dell’insistenza, sull’area oggetto di intervento, dei vincoli idrogeologici nonché paesaggistico-ambientali. Pertanto, poiché la recinzione era stata realizzata in area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, necessitava del titolo autorizzatorio.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli