Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Responsabilità del DL per omessa vigilanza anche in caso di assenza dal cantiere

In tema di reati edilizi, l’assenza dal cantiere non esclude la responsabilità del direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate.

Nel caso di specie, il direttore dei lavori era stato condannato in appello con per la realizzazione abusiva delle seguenti opere edilizie, in assenza o difformità del permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: strada della lunghezza di metri 65,50 e della larghezza di 2,50 metri; annesso agricolo in legno delle dimensioni pari a 7,55 metri di lunghezza, 4,0 metri di larghezza e 2,20 metri di altezza.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del direttore dei lavori per non aver vigilato sulla regolarità dell’intervento edilizio.

Il testo della sentenza è disponibile in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli