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Riduzione contributiva dell’11,50% per anno 2021 – Indicazioni operative INPS – Circolare n. 181/21

Con la circolare n. 181 del 7 dicembre 2021, l’INPS fornisce indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per il corrente anno 2021, in conformità al decreto del Ministero del Lavoro del 30 settembre 2021 (pubblicato l’11 novembre 2021, cfr. comunicazione Ance del 12 novembre 2021.

Hanno diritto all’agevolazione contributiva, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2021, i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 (e nel settore artigianato da 41301 a 41305), nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909. Il beneficio trova applicazione per i soli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali;

non spetta, quindi, per eventuali operai a tempo parziale. La suddetta agevolazione consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. La base di calcolo dell’agevolazione deve essere ridotta in conformità alle vigenti disposizioni in materia di riduzione degli oneri sociali e del cuneo contributivo (di cui rispettivamente all’art. 120 co. 1 e 2 della legge n. 388/2000 e all’art. 1 co. 361 e 362 della legge n. 266/2005). La base di calcolo deve essere, inoltre, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all’impresa nel caso di conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria INPS (di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 252/2005 e all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, e s.m.i.).

L’agevolazione non si applica sul contributo dello 0,30% di cui all’art. 25 co. 4 della legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Condizioni di accesso al beneficio.

L’Inps ricorda le condizioni cui è subordinato l’accesso all’agevolazione contributiva qui considerata: – rispetto delle condizioni previste per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all’art. 1 c. 1175 della legge n. 296/2006, ossia: ü regolarità contributiva, ü assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, ü rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; – rispetto di quanto disposto in materia di retribuzione imponibile dall’art. 1 co. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989; – assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (in conformità all’art. 36-bis co. 8 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006). La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per cui sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo che non consentano il cumulo con altre riduzioni. A titolo esemplificativo, l’Istituto cita l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1 co. 100 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1 co. 10-15 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Il beneficio contributivo non spetta, inoltre, in presenza di un contratto di solidarietà, limitatamente ai lavoratori cui sia applicata la riduzione di orario. Modalità operative per invio istanze e compilazione flusso Uniemens.

Per l’applicazione della riduzione contributiva relativa all’anno 2021, è necessario trasmettere all’Inps in via telematica la relativa domanda, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Comunicazioni on line”, con la funzionalità “Invio nuova comunicazione”. L’istanza inviata sarà sottoposta dall’Istituto a controllo automatizzato, per verificare la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione contributiva, e sarà definita entro il giorno successivo all’invio. In caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio, alla posizione contributiva interessata sarà attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022 (fermo restando che il beneficio medesimo riguarda il periodo da gennaio a dicembre 2021). L’esito del suddetto controllo automatizzato sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. Il datore di lavoro autorizzato alla fruizione potrà esporre lo sgravio nel flusso Uniemens, come segue: – il beneficio corrente potrà essere esposto a decorrere dal flusso di competenza novembre 2021, utilizzando il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; – per il recupero degli arretrati, andrà utilizzato il codice causale L207 nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2022. La domanda per l’applicazione della suddetta riduzione contributiva relativa all’anno 2021 potrà essere inviata dal datore di lavoro fino al 15 marzo 2022. Per le modalità operative di fruizione dell’agevolazione rispettivamente nei casi di matricola sospesa o cessata e di operai non più in forza, si rinvia alle indicazioni riportate nella circolare qui illustrata. L’Istituto ricorda, infine, che, qualora fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio (nel predetto modulo “Rid-Edil”), la sede Inps territorialmente competente procederà al recupero delle somme indebitamente fruite, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria.

Igino Carulli

Igino Carulli