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Risoluzione a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso alla NASpI – Messaggio INPS

L’Inps chiarisce che il presupposto per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI è la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. A cui si aggiunge l’ipotesi di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro.

L’Inps fornisce ulteriori chiarimenti relativamente all’ambito di applicazione della disposizione prevista all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Con il messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020, infatti, l’Istituto chiarisce che  ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI si richiede, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.

A tutte le fattispecie riportate nel messaggio di cui sopra,  l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 ha aggiunto un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione NASpI, che si caratterizza per la presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.

L’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Al fine di dare corretta attuazione alla disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, si ribadisce quanto già indicato con la circolare n. 111 del 2020, ossia che, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra, nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.

Igino Carulli

Igino Carulli