Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e doppia conformità

Il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sulle differenze tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione,  nonché sulla doppia conformità per la sanatoria di cui all’art. 36, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie il ricorrente aveva richiesto il rilascio di un permesso di costruire per completamento e variante per la realizzazione di un soppalco e di un piano interrato. Poiché la richiesta era stata respinta, il ricorrente, dopo aver apportato talune modifiche alla costruzione per rendere inaccessibili sia il piano interrato che il piano soppalcato nell’intento di ricondurre il manufatto nei parametri urbanistici consentiti, chiedeva la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. L’Amministrazione respingeva la domanda ritenendo che le modifiche apportate alla costruzione fossero di una rilevanza tale da rendere l’immobile qualificabile come nuova costruzione, non consentita dalla variante generale al PRG. Il TAR riteneva invece:

– che l’intervento fosse qualificabile come di ristrutturazione e non di nuova costruzione e che pertanto non fosse in contrasto con il PRG che ammetteva l’ampliamento delle strutture da considerarsi esistenti;

– suscettibili di sanatoria le opere edilizie, sebbene realizzate “in doppia battuta”.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli