Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Sanatoria edilizia, consistenza dell’abuso e agibilità

Il Consiglio di Stato specifica che il superamento delle tolleranze non è sufficiente a legittimare l’ordine di demolizione in assenza della verifica dell’effettiva consistenza dell’abuso.

La sentenza contiene chiarimenti anche sulla valenza del certificato di agibilità ai fini dell’accertamento della regolarità dell’immobile.

Nel caso di specie il ricorrente si opponeva al diniego del Comune in ordine alla domanda di sanatoria relativa all’unità abitativa di sua proprietà. In particolare il ricorrente aveva:
– richiesto un permesso di sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001, per alcune difformità per le quali riteneva sussistere la c.d. doppia conformità (vedi Permesso di costruire in sanatoria: requisito della doppia conformità);

– presentato un’istanza ex art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 per le opere non rientranti nella doppia conformità, ritenendo di non poter demolire senza pregiudizio della restante parte (c.d. fiscalizzazione dell’illecito).

Inoltre adduceva il fatto che il Comune avesse già rilasciato il certificato di agibilità, accertando, a suo avviso, la conformità delle opere al progetto presentato e alle varianti aggiornate.
Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo inapplicabile la fiscalizzazione sul presupposto che si trattasse di variazioni essenziali, escluse dal campo di applicazione del citato art. 34, D.P.R. 380/2001. Inoltre riteneva legittimo il diniego anche con riferimento alle opere astrattamente sanabili, non essendo consentita la considerazione atomistica dei singoli interventi.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 10/05/2021, n. 3666, ha riformato la sentenza del TAR, accogliendo in parte i motivi di ricorso.

La Sentenza è disponibile In Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli