Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Sanzioni alternative alla demolizione: criteri di calcolo

Il Consiglio di Stato fissa le regole per il calcolo della sanzione alternativa alla demolizione prevista dall’art. 34, D.P.R. 380/2001.

Nella fattispecie i ricorrenti erano i proprietari di un immobile agibile dal 1971 che risultava più grande di quanto rappresentato nel progetto autorizzato. Al fine di regolarizzare e rendere circolabile l’immobile, avevano chiesto al Comune l’applicazione della misura sanzionatoria sostitutiva ex art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/2001, per l’impossibilità di rimuoverne le difformità senza intaccare la parte regolare. Il Comune irrogava una sanzione calcolata con riferimento al momento dell’adozione della stessa ed utilizzando come parametri l’aggiornamento del costo di costruzione e del costo base di produzione stabilito da una delibera regionale del 2015.

Viceversa i ricorrenti – che ritenevano abnorme l’importo della sanzione così quantificata – deducevano l’obbligo del Comune di calcolare il costo di produzione con riguardo al momento dell’abuso e non al tempo della sanzione e con l’applicazione del costo base per le costruzioni ultimate entro il 31/12/1975 ai sensi dell’art. 14 della L. 392/1978 (Legge sull’equo canone).

Il TAR e poi il Consiglio di Stato (sentenza 10/06/2021, n. 4463), davano ragione ai proprietari, spiegando le corrette modalità di calcolo della sanzione.

La Sentenza è disponibile In Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli