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Tar Lazio e soccorso istruttorio

Con una recente sentenza il T.A.R. Lazio ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente che non avesse provveduto all’indicazione separata dei costi relativi alla gestione dell’emergenza Covid-19 richiesta dal disciplinare, considerando insanabile l’incompletezza con soccorso istruttorio.

Con la sentenza n. 4529 del 19 aprile 2021 la Sezione I-ter del T.A.R. Lazio ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente che non avesse provveduto all’indicazione separata dei costi relativi alla gestione dell’emergenza Covid-19, espressamente richiesta dal disciplinare, risultando incompleta l’offerta economica e non essendo tale incompletezza sanabile mediante soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio è un istituto disciplinato dall’art. 83 co. 9, d.lgs. n. 50/2016 che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare “…in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”.

Nel caso di specie, mancando la separata indicazione dei costi relativi alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 espressamente richiesta dall’amministrazione, si trattava di un’incompletezza riguardante l’offerta economica. Alla luce della espressa esclusione dall’ambito di operatività del soccorso istruttorio delle carenze riguardanti l’offerta economica, il T.A.R. Lazio ha ritenuto insanabile tale incompletezza.

Il T.A.R. richiama inoltre l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, ove prevede l’esclusione degli operatori economici anche in caso di insufficiente indicazione separata di talune tipologie di costi. Tale disposizione, infatti, riguarda, oltre ai costi di manodopera e agli oneri di sicurezza, anche gli oneri concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute. Inoltre, stante il rilievo costituzionale del diritto alla salute, il T.A.R reputa l’offerta economica priva di un elemento essenziale e in ragione di ciò ritiene che l’omessa separata indicazione per i costi correlati alla gestione dell’emergenza sanitaria “impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sulla affidabilità dell’offerta stessa, nonché ogni valutazione sulla congruità degli importi”.

In conclusione, secondo l’interpretazione fornita dal T.A.R., la separata indicazione dei costi per la gestione dell’emergenza Covid-19, almeno ove espressamente richiesta dalla lex specialis, deve essere considerata elemento essenziale dell’offerta economica, con la conseguenza che l’incompletezza data dalla loro mancata indicazione, non potrà essere santa mediante l’attivazione del soccorso istruttorio.

Igino Carulli

Igino Carulli