La Corte di Cassazione specifica i criteri per l’applicazione dei limiti volumetrici previsti dall’art. 32, comma 25, D.L. 269/2003 per il condono edilizio, distinguendo tra opere di ampliamento del manufatto preesistente e opere relative a nuove costruzioni residenziali.
La Corte di Cassazione penale con la sentenza 03/12/2020, n. 34361, ha premesso che l’art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003 prevede la sanabilità delle opere abusive che risultino ultimate entro il 31/03/2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, nonché delle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.