Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Verifica congruità della manodopera – procedura di segnalazione in BNI – art. 5, co. 3 del DM n. 143/2021. Contenuto della Comunicazione della CNCE

Si riportano di seguito, per conoscenza, alcuni chiarimenti operativi per le Casse Edili/Edilcasse in merito alla segnalazione in BNI delle imprese affidatarie oggetto di verifica di congruità conclusa con esito negativo, ai sensi dell’art. 5, co. 3 del DM n. 143 del 25 giugno 2021

“ […] l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)”.

Qualora si verificasse tale fattispecie, la Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente nella verifica di congruità appena conclusa, procede ad inviare la segnalazione di irregolarità nello stesso mese in cui si è conclusa la verifica negativa di congruità, inserendo il codice fiscale dell’impresa all’interno del flusso mensile irregolari BNI attualmente in uso e con le procedure attualmente in vigore.

Ad esempio se in data 15 febbraio 2022 si conclude l’emissione della certificazione di congruità con esito negativo, la Cassa Edile/Edilcassa, all’interno del flusso mensile, inviabile tra il 16 ed il 28 di febbraio (competenza dicembre 2021), provvede ad inviare, con le consuete modalità, anche la segnalazione dell’impresa in BNI (flusso IRREGOLARI, record di tipo 20).

Si precisa inoltre che, recita sempre la comunicazione della CNCE:

  1. qualora l’impresa non risulti censita in BNI, la Cassa Edile/Edilcassa procederà, come già avviene, all’invio della posizione anagrafica, precedentemente alla segnalazione d’irregolarità (flusso ANAGRAFICA IMPRESE ISCRITTE);
  2. qualora la Cassa Edile/Edilcassa, per ragioni tecniche, non riesca ad inviare la segnalazione d’irregolarità con il flusso mensile entro lo stesso mese in cui è avvenuta l’emissione con esito negativo della verifica di congruità, procederà inviando tale segnalazione di irregolarità, nel più breve tempo possibile, con l’attuale procedura di “omessa segnalazione” (flusso REGOLARIZZAZIONI/CORREZIONE DATI , record di tipo 50, FLAG di tipo “I”, periodo di riferimento coerente con l’emissione della certificazione di congruità conclusa con esito negativo: esempio su invio a marzo dell’omessa segnalazione, relativamente al flusso di febbraio, si indicherà il periodo di riferimento 202112);
  3. nel caso, raro ma non escludibile, in cui l’impresa, per il periodo di competenza oggetto della segnalazione, risulti già irregolare e poi regolarizzata, la Cassa Edile/Edilcassa procederà alla richiesta di annullamento della regolarizzazione attraverso le consolidate procedure indicando nella motivazione “Esito negativo nella verifica di congruità in data ……”.

4. per tutti gli altri casi a fronte dei quali emerga una situazione di non congruità per omesse denunce e/o non coperture delle stesse, valgono le regole attualmente in vigore, intervenendo nel modo più opportuno, come già descritto analogamente per i casi ai punti 2 e 3 (omessa segnalazione e annullamento della regolarizzazione per i periodi interessati dalle omesse denunce e/o coperture economiche).

Igino Carulli

Igino Carulli