Si riportano di seguito, per conoscenza, alcuni chiarimenti operativi per le Casse Edili/Edilcasse in merito alla segnalazione in BNI delle imprese affidatarie oggetto di verifica di congruità conclusa con esito negativo, ai sensi dell’art. 5, co. 3 del DM n. 143 del 25 giugno 2021
“ […] l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)”.
Qualora si verificasse tale fattispecie, la Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente nella verifica di congruità appena conclusa, procede ad inviare la segnalazione di irregolarità nello stesso mese in cui si è conclusa la verifica negativa di congruità, inserendo il codice fiscale dell’impresa all’interno del flusso mensile irregolari BNI attualmente in uso e con le procedure attualmente in vigore.
Ad esempio se in data 15 febbraio 2022 si conclude l’emissione della certificazione di congruità con esito negativo, la Cassa Edile/Edilcassa, all’interno del flusso mensile, inviabile tra il 16 ed il 28 di febbraio (competenza dicembre 2021), provvede ad inviare, con le consuete modalità, anche la segnalazione dell’impresa in BNI (flusso IRREGOLARI, record di tipo 20).
Si precisa inoltre che, recita sempre la comunicazione della CNCE:
4. per tutti gli altri casi a fronte dei quali emerga una situazione di non congruità per omesse denunce e/o non coperture delle stesse, valgono le regole attualmente in vigore, intervenendo nel modo più opportuno, come già descritto analogamente per i casi ai punti 2 e 3 (omessa segnalazione e annullamento della regolarizzazione per i periodi interessati dalle omesse denunce e/o coperture economiche).